Uilm Alto Adige/Südtirol

CCNL Metalmeccanica industria


Il lavoratore che effettua ore di lavoro aggiuntive rispetto all’orario normale di lavoro, ha le seguenti possibilità:
1) optare, nel mese di esecuzione delle ore aggiuntive, per il pagamento come lavoro straordinario;
2) optare, entro il mese successivo alla prestazione aggiuntiva, per il riposo compensativo;
3) non dichiarare nulla.
Nel primo caso il lavoratore percepirà il pagamento delle ore di straordinario con relativa
maggiorazione, secondo la normale prassi aziendale; nel secondo caso il lavoratore accantonerà le ore aggiuntive nella propria banca ore e non percepirà la retribuzione per le ore aggiuntive, se non una
maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario. Quando poi
fruirà dei riposi compensativi, la sua retribuzione non subirà alcuna decurtazione.
Nella terza ipotesi al lavoratore sarà dovuto il pagamento del lavoro straordinario, nel secondo
periodo di paga successivo a quello in cui ha effettuato le prestazioni aggiuntive. La maggiorazione sarà computata sulla retribuzione in atto al momento dello svolgimento delle ore aggiuntive.

La fruizione dei permessi accantonati in banca ore segue le stesse regole previste per la fruizione dei permessi annui retribuiti.
Il lavoratore dovrà chiedere di fruirne con almeno 10 giorni di preavviso. L’azienda è tenuta a esaudire la richiesta, salvo che non venga rispettato un tasso di assenza contemporanea a tale titolo pari al massimo al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno.
In tale ultimo caso, il datore di lavoro concederà la fruizione dei permessi secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle richieste.
Nel caso in cui il lavoratore non rispetti il preavviso di 10 giorni, la fruizione dei permessi avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenze a tale titolo superiore al 10% dei lavoratori normalmente addetti al turno.
Le ore accantonate in banca ore, non fruite entro i 2 anni dalla maturazione delle stesse, saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.”

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