Uilm Alto Adige/Südtirol

Cos’è

L’indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica.

Decorrenza e durata

Il diritto all’indennità di malattia decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (i primi tre giorni sono di “carenza” e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell’azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere attestata con più certificati medici.

Agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi con contratto a tempo indeterminato l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Per quelli a tempo determinato, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l’inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se avvenuta prima dello scadere del contratto

Agli apprendisti si applica la medesima disciplina dei lavoratori del settore di appartenenza. Quindi, se prevista, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno solare.

Ai disoccupati e ai sospesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per massimo 180 giorni nell’anno solare, solo se la malattia inizia entro 60 giorni o due mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro.

Quanto spetta

In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e del 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno.

Per avere diritto all’indennità di malattia, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS. Lo stesso lavoratore deve, inoltre, controllare attentamente la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio per la reperibilità inseriti dal medico, così da non incorrere nelle eventuali sanzioni previste dalla legge.

Con il certificato telematico, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall’INPS.

Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. In tal caso egli deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato alla struttura territoriale INPS di competenza e l’attestato al proprio datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell’invio oltre il menzionato termine dei due giorni.

Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico. Qualora, invece, i certificati vengano redatti in modalità cartacea, devono essere presentati o inviati, a cura del lavoratore, alla struttura territoriale INPS di competenza e al proprio datore di lavoro (privi dei dati di diagnosi). Nel caso dei certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero), la consegna può avvenire anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute certificative, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

Per l’erogazione dell’indennità il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa. Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:

  • un massimo di 10 giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • il totale dell’indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.

Il medico di controllo domiciliare che riscontra l’assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L’eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all’applicazione delle sanzioni per seconda visita.

Durante il periodo di prognosi del certificato, se effettivamente necessario, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente e con congruo anticipo al datore di lavoro, con le modalità contrattualmente previste, e all’INPS utilizzando il servizio “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo“.


Il servizio consente la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi. Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro (circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106).

Solo in casi particolari, qualora non fosse possibile accedere al suddetto servizio, si potranno seguire le seguenti modalità:

  • inviare un’e-mail alla casella 
  • medicolegale.nomesede@inps.it;
  • inviare specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale;
  • contattare il Contact center al numero verde 803 164.

Nel caso di malattia insorta in un paese della Comunità europea, i regolamenti vigenti prevedono l’applicazione della legislazione del paese dove risiede l’assicurato. Il lavoratore deve, quindi, presentare il certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio. Diversamente, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituzione competente.


Nel caso di malattia insorta in paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi che regolano la materia o in paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Per “legalizzazione” si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido come certificato secondo le disposizioni locali. La sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla “legalizzazione”.

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