Uilm Alto Adige/Südtirol

MAGGIORAZIONI ORARIE

Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo

E’ considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario di lavoro giornaliero. Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.

Fermo restando i limiti di cui sopra viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.

Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore.

Per le attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.

Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.

Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell’azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi organismi a scopo informativo.

Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.

E’ considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni ( 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Capodanno, Epifania del Signore, Lunedi di Pasqua, Il patrono, il 15 agosto, il 1° novembre, 8 dicembre, Natale, S. Stefano )

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione sono da calcolarsi sulla paga base di fatto e sono le seguenti:

Maggiorazioni CCNL 2021

a) lavoro straordinario

per lavoro non a turni

per lavori a turno

prime due ore

25%

25%

ore successive

30%

30%

b) notturno fino alle 22

20%

15%

notturno oltre le 22

30%

15%

c) festivo

50%

50%

d) festivo con riposo compensativo ( 1 )

10%

10%

e) straordinario festivo (oltre le 8 ore)

55%

55%

f) straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) ( 1 )

35%

35%

g) straordinario notturno (prime 2 ore)

50%

40%

straordinario notturno (ore successive)

50%

45%

h) notturno festivo

60%

55%

i) notturno festivo con riposo compensativo ( 1 )

35%

30%

l) straordinario notturno festivo (oltra le 8 ore)

75%

65%

m) straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) ( 1 )

55%

50%

 

(1) Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge.

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