Congedi maternità, paternità, parentali – Guida
I lavoratori dipendenti e, in misura minore gli autonomi, godono di alcuni periodi collegati alla nascita dei figli in cui è possibile astenersi dal lavoro, godendo di una indennità economica garantita di normadall’INPS. Vediamo le principali misure previste per la tutela della genitorialità.
Congedo di maternità 2022 come funziona
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio.
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori. (vedi qui i dettagli sul calcolo dell’indennità)
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
A CHI SPETTA il congedo di maternità retribuito:
1. alle lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità (apprendiste, operaie,
impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
2. alle disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 24 T.U.):
il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro,
il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all’indennità di
disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all’Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del congedo stesso;
3. alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.);
4. alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno 26 contributi
settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.);
5. alle lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.);
6. alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui all’art. 65 del T.U.).
7. lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate, tenute però a versare il contributo con l’aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
8. alle lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (che percepiscono la relativa indennità dall’amministrazione cui appartengono, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.)
A questi soggetti spetta di norma:
a) prima del parto
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto;
i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili).
b) dopo il parto
i 3 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva;
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il
parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi di post
partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto ed la data presunta del parto, superi il limite complessivo di cinque mesi;
• i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni
incompatibili con il puerperio).
Con la legge di bilancio 2019 il congedo per le neomamme lavoratrici è cambiato nel senso che è data la scelta alla madre di spostare in avanti il periodo utilizzandolo tutto dopo il parto. Infatti, chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi “in dote” l’intero periodo di
astensione di 5 mesi a dopo il parto.
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre può sospendere, in tutto o in parte, il congedo post partum (art. 16 bis comma 1 T.U.), riprendendo nel frattempo l’attività lavorativa e differendo la fruizione del periodo di congedo residuo a partire dalla data di dimissioni del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio subordinatamente alla sussistenza della compatibilità della ripresa dell’attività lavorativa con il proprio stato di salute (comma 2 dell’art. 16 bis T.U.). Tale compatibilità, per espressa disposizione normativa, è comprovata da “attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa”.
In caso di interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione (180simo giorno incluso), nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.lgs. 119/2011).
In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 il congedo di maternità
spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno dell’ingresso stesso .
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia. Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia del minore, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo. I periodi di permanenza all’estero, seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità. Per i periodi di
permanenza all’estero è previsto anche un congedo non retribuito, né indennizzato (art. 26, comma 4, T.U. maternità/paternità).
In caso di affidamento non preadottivo di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi
da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.
Capitoli:
1) Congedi di paternità obbligatori e facoltativi
2) Congedo parentale
3) Indennità economica del congedo di maternità e paternità
4) Novità dal 13 agosto 2022 dlgs 105 2022
1) Congedi di paternità obbligatori e facoltativi
CONGEDO DI PATERNITA’ IN SOSTITUZIONE DELLA MADRE
L’art. 28 del D.lgs. 151/2001, riconosce il congedo di paternità, ossia il diritto al padre lavoratore di astenersi
dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre
lavoratrice, ma solo nei seguenti casi:
morte o grave infermità della madre. La morte della madre dev’essere attestata mediante compilazione
dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica; la certificazione
sanitaria comprovante la grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’Inps,
allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale;
abbandono del figlio da parte della madre. L’abbandono (o mancato riconoscimento del neonato) da
parte della madre dev’essere attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di
responsabilità predisposta nella domanda telematica;
affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). L’affidamento esclusivo può essere
comprovato allegando alla domanda telematica copia del provvedimento giudiziario con il quale
l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure comunicando gli estremi del provvedimento giudiziario
ed il tribunale che lo ha emesso;
rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di
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adozione o affidamento di minori. La rinuncia è attestata dal richiedente mediante compilazione
dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica.
Il congedo di paternità, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi suindicati (morte, grave
infermità e così via), coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice
madre, anche nel caso di madre lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità prevista dall’art.66 T.U. In
caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto.
In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere sospeso, in tutto
o in parte, fino alla data di dimissioni del bambino.
CONGEDO OBBLIGATORIO E CONGEDO FACOLTATIVO PER I PADRI
Il congedo obbligatorio retribuito per i padri lavoratori dipendenti era stato istituito dalla legge Fornero del
2012, per un solo giorno e poi portato a due giorni dalla legge di stabilità 2015 per il 2016 e 2017. La finalità
della norma era contribuire alla promozione di una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei
figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
La stessa legge aveva anche istituito il congedo facoltativo, in alternativa a uno dei giorni di congedo
materno, su libera scelta dei genitori.
Dal 2021 il congedo obbligatorio è passato a 10 giorni retribuiti.
Con la legge di stabilità 2022 (L. 234-2021) la norma è passata a regime quindi non ha più scadenza.
Leggi in merito “Congedo di paternità 2022 le prime istruzioni”
Da notare che:
Per i giorni di astensione dal lavoro i padri lavoratori godono della retribuzione piena, erogata
dall’INPS, ma anticipata di norma dai datori di lavoro.
Il congedo di paternità obbligatorio può essere effettuato anche in concomitanza con l’assenza della
madre e quindi si aggiunge al congedo di maternità.
Quello facoltativo si fruisce in alternativa ad uno dei giorni di astensione della madre.
Hanno diritto al congedo di paternità anche i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità.
Sono esclusi i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione.
il congedo può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione e di decesso del figlio nei primi dieci giorni di vita (compreso il giorno della nascita).
VEDI ALL’ULTIMO PARAGRAFO LE NOVITA’ APPORTATE DAL D.LGS 105 2022
2) Congedo parentale
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Il congedo parentale non va confuso con il congedo di maternità/paternità; infatti, esso si traduce in periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti, ma non ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio.
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali e adottivi che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre
mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data diinterruzione del lavoro.
Tale diritto spetta:
alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi;
al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi, che possono diventare 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi;
al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi.
Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della maggiore età.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione.
Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n. 81, ha previsto infine la possibilità di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti delcongedo ancora spettante. La riduzione dell’orario non deve però superare il 50%.
Ai genitori lavoratori dipendenti spetta: un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base allaretribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi 6 anni di età delbambino(o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimocomplessivo (madre e/o padre) di sei mesi; ( Limite portato a 12 anni dal D.GLS 105 2022 v.sotto– NDR)
un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai 6 anni e un giorno agli 8 anni
di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il
reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del
trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o
per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, tranne per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall’INPS, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.
Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno
e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
3) Indennità economica del congedo di maternità e paternità
RETRIBUZIONE SPETTANTE
Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’ indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (art. 22 e seguenti del T.U.).
Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.
4) Novità dal 13 agosto 2022 dlgs 105 2022
AGGIORNAMENTO REDAZIONE 10.10.2022
II decreto legislativo n. 105-2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2022. (QUI IL TESTO) ha
previsto alcune novità, entrate in vigore il 13 agosto 2022. Il provvedimento recepisce infatti la direttiva
europea 2019/1158, in tema di conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e coloro che
devono prestare assistenza a familiari anziani o disabili (cd. caregivers) .
Le principali novità per quel che riguarda i congedi sono:
Nuovo congedo paternità: obbligo di richiesta e divieto licenziamento
Congedo parentale: si prolunga fino a 12 anni del bambino
Congedo straordinario, maternità autonome e part time
CONGEDO PATERNITA OBBLIGATORIO
Con il nuovo decreto il congedo obbligatorio e indennizzato al 100% per i padri:
potrà essere fruibile, come il congedo di maternità, liberamente in tutto l’arco temporale che va
dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del
bambino.
In caso di parto plurimo il congedo sale a 20 giorni invece che 10.
Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di
paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono
del bambino da parte della madre.
Nell’ottica della parità di trattamento il congedo di paternità di 10 giorni è esteso anche ai dipendenti del
pubblico impiego.
si prevede il divieto di licenziamento del padre lavoratore per la durata del congedo stesso e fino al
compimento di un anno di età del bambino (
in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del
congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali e non è tenuto
al preavviso
Per l’esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del
congedo in questione, “con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione
all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto”.
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In tema di CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO, successivo a quello obbligatorio, e indennizzato
solo al 30% :
passa da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo facoltativo, spettante al genitore
solo, per un maggiore sostegno ai nuclei familiari monoparentali.
I congedi parentali in presenza di due genitori invece salgono a 9 mesi in totale, invece che 6. Sono
previsti infatti:
3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3)
3 mesi, trasferibili tra i genitori un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Prevista una indennità pari al 30% spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale per figli in condizioni di disabilità grave
Inoltre, aumenta da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale,
CONGEDO STRAORDINARIO E MATERNITA LAVORATRICI AUTONOME
Viene esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche in caso di eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio. il congedo straordinario (legge 151 2001) per l’assistenza alla persona disabile in situazione di gravità, può essere fruito anche da parte di un’unione civile e dal convivente di fatto. Inoltre, ilcongedo straordinario diventa fruibile entro 30 giorni (e non più 60) dalla richiesta, con la possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché sia garantita per tutta la fruizione del congedo.
SANZIONI
La nuova formulazione del congedo di paternità obbligatorio prevede in caso di ” rifiuto, opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro” per paternità la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 a carico del datore di lavoro.