Uilm Alto Adige/Südtirol

Cos’è
Il trattamento di cassa integrazione speciale (CIGS) è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall’INPS, avente la funzione di sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.

Sono destinatari della CIGS i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti qualora dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione solo le integrazioni salariali straordinarie e limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che siano alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIGS e possiedano almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA
L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

riorganizzazione aziendale;

crisi aziendale, esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa (dal 1° gennaio 2016);

contratti di solidarietà.

In caso di riorganizzazione aziendale, per ciascuna unità produttiva la durata massima è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

In caso di crisi aziendale, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

In caso di stipula di contratti di solidarietà, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Sussiste inoltre un limite massimo complessivo (articolo 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in base al quale, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.
Inoltre, ai fini del calcolo della suddetta durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

QUANTO SPETTA
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
L’importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non può superare per l’anno 2016 gli importi massimi mensili rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive. I limiti sono: 971,71 euro (importo lordo), quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24; 1.167,91 euro (importo lordo), quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a 2.102,24 euro.
Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi massimi del trattamento salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento soprarichiamati sono aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Gli importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24Basso971,71914,96
Superiore a 2.102,24Alto1.167,911.099,60
Settore Edile
Retribuzione (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24Basso1.066,051.097,95
Superiore a 2.102,24Alto1.401,491.319,64

Decadenza
Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il divieto di cumulo (circolare INPS 4 ottobre 2010 n. 130) si riferisce anche alle attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione.
Il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa. Ai fini di tale comunicazione valgono le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro (circolare INPS 6 maggio 2014 n. 57). Tale disciplina semplificatoria viene estesa anche alle comunicazioni a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, valide quindi anch’esse ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione dello svolgimento di altra attività lavorativa durante le integrazioni salariali.
Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 148/2015, a pena di decadenza, l’azienda deve conguagliare le integrazioni corrisposte ai lavoratori entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, i sei mesi decorrono da tale data. Per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell’INPS territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie.

REQUISITI
La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
industriali, comprese quelle edili e affini;
artigiane, che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante e che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante per cui si è ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
vigilanza.
La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano un’ulteriore applicazione in relazione alle seguenti imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda devono aver occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, anche per: imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
Per le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale resta ferma la disciplina specifica delle integrazioni salariali straordinarie, destinata anche ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti, che prescinde dai limiti dimensionali (articoli 35 e 37, legge 5 agosto 1981, n. 416).

QUANDO FARE DOMANDA
La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento e deve essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.
Per effetto dell’articolo 2, comma 1, lettera b), decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185, che ha modificato l’articolo 25, comma 2, d.lgs. 148/2015, la sospensione o la riduzione dell’orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima.
Se dalla omessa o tardiva presentazione della domanda deriva a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

COME FARE DOMANDA
La domanda va presentata in via telematica in unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio; deve inoltre essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, del programma di intervento, della scheda relativa alla causale invocata e della copia del verbale di esame congiunto.
La concessione del trattamento avviene con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa.
Ottenuta l’autorizzazione, l’azienda presenta in via telematica all’INPS la modulistica per ricevere l’autorizzazione al conguaglio delle prestazioni concesse o, se previsto nel decreto, anche la modulistica per il pagamento diretto ai lavoratori.

Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

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