Il momento di godimento delle ferie per ciascun lavoratore è stabilito dal datore che deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, salvaguardando il principio di continuità del periodo feriale. Con un recente provvedimento (modifiche apportate al D.Lgs. n. 66/2003 dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 ) il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle ferie e in particolare sull’aspetto della fruizione.
È stato introdotto il principio IL GODIMENTO DELLE FERIE dell’effettivo godimento delle ferie il quale implica che esse siano fruite effettivamente nell’anno di maturazione. Per semplificare si possono distinguere tre differenti ipotesi:
a) un primo periodo di ferie di almeno due settimane, deve essere consumato in modo possibilmente ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione e non è posticipabile;
b) un secondo periodo di ulteriori due settimane, può essere usufruito anche in modo frazionato ed entro i 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione;
c) un terzo periodo, corrispondente agli eventuali giorni in più previsti dal contratto collettivo per i lavoratori che hanno maturato una determinata anzianità di servizio, può essere fruito in modo frazionato, entro il termine previsto dall’autonomia privata e può essere monetizzato ove non siano state consumate entro detto termine.
Il D.lgs. 66/2003 ha introdotto anche il divieto di monetizzazione delle ferie: più precisamente, non è ammissibile che il lavoratore rinunci a fruire delle ferie ottenendo in cambio il controvalore della giornata lavorativa a titolo di maggiorazione.
Ci sono tuttavia dei casi in cui la monetizzazione è legittima:
- nei contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno in quanto tali rapporti il godimento delle ferie annuali non viene effettivamente usufruito;
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno.
In tali casi il rapporto di lavoro cessa prima dell’inizio del periodo di chiusura feriale oppure prima che i lavoratore abbia fatto richiesta delle ferie maturate, pertanto al termine del rapporto viene corrisposta un indennità sostitutiva per ferie non godute.